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Cronache dal Consiglio n. 43

NOTIZIARIO
N. 43 gennaio – febbraio 2005

OGGETTO:
PLENUM 26 e 27 gennaio, 9, 16, 17, 23 febbraio 2005 e LAVORI DI
COMMISSIONE

Sommario

A) Dal
Plenum :

1. Il
monito del Capo dello Stato;
2.
“Vecchie” incompatibilità e nuova circolare;
3.
Alcune nomine controverse di incarichi direttivi e semidirettivi;
4.
Modulazione del lavoro del magistrato in situazione di maternità
e poteri del dirigente dell’ufficio;
5.
Sulle attività formative presso gli uffici giudiziari di non
appartenenti alla magistratura;
6.
Risposte a quesiti sul Pubblico ministero.

B)
Dalle commissioni:

1.
Proposte di nomina per incarichi direttivi e semidirettivi;
2.
Procura della Repubblica di Vigevano: una proposta al di fuori di
ogni regola.

Plenum

1.
Il monito del Capo dello Stato.

Il
recente richiamo del Capo dello Stato ad affrontare il tema,
esistente da lungo tempo, di una più sollecita definizione dei
procedimenti di nomina dei dirigenti degli uffici e degli
semidirettivi impone un’attenta riflessione. Nell’immediatezza
dell’intervento presidenziale abbiamo, perciò, richiesto
un plenum straordinario, da tenersi all’esito di adeguate
valutazioni, diretto ad affrontare il problema e a proporre e ad
adottare soluzioni concrete volte ad accelerare le nomine. Nomine
tempestive (e trasparenti) devono rappresentare un impegno
prioritario del Consiglio, per il pieno esercizio delle proprie
funzioni costituzionali e per evitare, nei limiti del possibile,
effetti negativi sull’efficienza degli uffici giudiziari.
Abbiamo subito sottolineato l’importanza dell’intervento
del Presidente, che ha posto al centro del dibattito un tema cui
siamo sempre stati sensibili e che è stato adeguatamente
approfondito nel recente notiziario sui primi due anni del Consiglio,
nel quale si proponeva di procedere ad una rapida inversione di
tendenza in materia di nomine di direttivi e semidirettivi. Da quando
abbiamo assunto la presidenza della V commissione, nel settembre del
2004, vi è stato un costante impegno per dare impulso ai
lavori (collegiali) della commissione; specie negli ultimi mesi vi è
stato un notevole incremento dell’attività decisionale:
sono state deliberate 32 proposte per uffici direttivi (alcune
relative ad uffici estremamente delicati) ed il tempo medio di
deliberazione delle pratiche, a partire dall’ iscrizione
all’ordine del giorno di commissione, è divenuto pari a
poco più di 2 mesi. Attualmente sono iscritte all’ordine
del giorno 12 pratiche per il conferimento di uffici direttivi, 8
pendono in istruttoria (in attesa della trasmissione di pareri dei
Consigli Giudiziari); 9 sono in attesa di scadenza dei termini di
presentazione della domanda. Eguale impulso vi è stato per le
nomine dei semidirettivi: sono stati deliberati in commissione 29
uffici semidirettivi; ne sono iscritti all’ ordine del giorno
18 (relativi a 11 uffici) della pubblicazione del 5.4.2004. Sono
iscritti all’o.g. solo 2 dei 28 posti della pubblicazione
23.7.2004 (scadenza termini 5 ottobre 2004) essendo ancora in corso
l’ istruttoria per i restanti posti. E’ prevedibile che
se la commissione continuerà a lavorare con gli attuali ritmi
in tempi brevi si potranno smaltire tutte le pratiche pendenti. Va,
peraltro, rilevato che rispetto ai primi due anni di consiliatura le
decisioni unanimi per gli uffici direttivi nei primi due mesi
dell’anno in commissione sono scese dal 48% al 33%. Su questo
dato, all’esito delle delibere di plenum, bisognerà
operare un’adeguata riflessione, non potendosi non ricordare
casi veramente problematici descritti nei passati notiziari (come
quelli delle Procura di Imperia, Varese e Busto Arstizio) o che
saranno oggetto di notiziari futuri (Procura di Vigevano, numerosi
posti di Presidente di sezione della Cassazione), ove il 55% di tutti
i direttivi è proposto o nominato da una maggioranza,
rappresentata dai consiglieri di Unicost, MI e della Cdl. L’impegno
della commissione naturalmente non è sufficiente, influendo
sull’ intero procedimento sia la fase dell’istruttoria
della pratica (dalla scadenza termini all’iscrizione all’ordine
del giorno) che quella successiva alla deliberazione che, per gli
uffici direttivi, prevede anche il concerto ministeriale. Occorre
cogliere l’occasione rappresentata dall’intervento
presidenziale e, oltre che proseguire l’impegno di definizione
delle pratiche da parte della commissione, è necessario
studiare ed adottare ulteriori specifiche iniziative dirette a
ridurre considerevolmente i tempi per avere nomine più
tempestive. Il Consiglio deve sapere gestire questo problema,
risalente nel tempo, con provvedimenti adeguati, ponendo al primo
punto la necessità di nomine tempestive, anche mediante un
impegno straordinario, dimostrando così di svolgere fino in
fondo il proprio ruolo di organo di autogoverno che oggi viene messo
in discussione da più parti. La componente di Magistratura
democratica avanzerà tempestivamente tutte le proposte
necessarie e farà fino in fondo la sua parte. Subito dopo
occorrerà, però, anche riflettere sull’attuale
sistema di nomina dei direttivi e semidirettivi, in modo tale da
prevedere sistemi più trasparenti che non potranno non
influire anche sulla celerità delle nomine.

2.
"Vecchie" incompatibilità e nuova circolare.

Sono
giunte al plenum tre pratiche di possibile incompatibilità
parentale relative a magistrati romani. Le tre pratiche, aperte
anteriormente alla nuova circolare, sono state oggetto di ampia
discussione. Due di esse (risalenti al 2003) sono state restituite
alla Prima commissione per un nuovo esame alla luce della circolare
del 2004. La terza, risalente, al 1997, è stata approvata,
seppure a maggioranza, in quanto la situazione di fatto non sembrava
suscettibile di ulteriori approfondimenti, posto che in 4 anni il
difensore, legato da rapporti di parentela col magistrato, aveva uno
studio individuale e risultava aver patrocinato non più di
sette cause - tutte ormai concluse - nel settore immobiliare che
viene trattato da ben tre sezioni, fra cui quella del magistrato.
Correttamente le altre due pratiche sono tornate in commissione per
operare le verifiche imposte dalla nuova circolare, così
segnalando alla commissione stessa l'opportunità che le
procedure di incompatibilità parentale vengano ormai esaminate
alla luce della procedura di monitoraggio che ha avuto corso e che è
oggetto di esame via via che dai consigli giudiziari giungono le
pratiche finalmente istruite.

3.
Alcune nomine controverse di incarichi direttivi e semidirettivi.

A)
Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione.

Il
dott. Raffaele Palmieri è stato nominato Avvocato generale
presso la Corte di Cassazione con 14 voti (MI, MD, Arbasino, Fici,
Marvulli, Di Federico, Berlimguer, Schietroma) , prevalendo sul dott.
Vincenzo Nardi (Unicost, Buccico, Marotta, Ventura Sarno, Spangher).
Astenuti: Aghina, Rognoni, Favara.

Il
giudice amministrativo aveva annullato la delibera di nomina del
dott. Palmieri perché, pur essendo stato espletato un
precedente concorso per Avvocato Generale in cui il dott. Nardi aveva
riportato un più favorevole giudizio, non erano stati
evidenziati elementi nuovi in suo favore tali da ribaltare la
precedente valutazione. All’esito della completa rivalutazione
dei due candidati (contenuta in un’ ampia ed articolata
delibera) sono stati evidenziati numerosi e decisivi elementi tali da
fare ritenere la chiara prevalenza del dott. Palmieri, sia per lo
specifico percorso professionale che per il contributo fornito nello
svolgimento delle funzioni di Sostituto procuratore generale in
Cassazione.

B)
Presidente di sezione del Tribunale di Chieti; quali caratteristiche
deve avere un Presidente di Sezione.

E’
stato nominato Presidente di sezione del Tribunale di Chieti il dott.
Geremia Spiniello, giudice presso lo stesso tribunale,; ha riportato
15 voti (Unicost, MI, Cdl, Marvulli, Schietroma), mentre 9 voti sono
andati al dott. Enzo Turco, giudice del tribunale di Pescara (MD,
Movimenti, Berlinguer). Nel corso della discussione abbiamo
evidenziato che nei confronti del dott. Spiniello emergevano dagli
atti del fascicolo personale comportamenti che evidenziavano la non
piena idoneità attitudinale al conferimento di un ufficio
semidirettivo: espressione di reiterate critiche in pubblica udienza
verso il rappresentante del P.M., rapporti non buoni con il foro,
“sciatteria” nella redazione delle sentenze segnalata dal
Procuratore Generale, eccessivo rigore formale nella gestione delle
udienze con censure di ogni minimo ritardo delle parti.

Questi
argomenti non hanno convinto la “consueta” maggioranza
consiliare.

C)
Presidente del Tribunale di Perugia.

E’
stato nominato Presidente del Tribunale di Perugina con 14 voti il
dott. Giovanni Morani, Presidente del Tribunale per i Minorenni della
stessa città Perugina (Unicost, CDL,Berlinguer, Schietroma,
Marvulli). Il dott. Antonio Villani, Presidente del Tribunale di
Terni, ha riportato 11 voti (MI, Movimenti, MD, Favara).Il curriculum
del dott. Villani (pretore, giudice, giudice presso il Tribunale per
i minorenni, fuori ruolo preso l’Ispettorato, Procuratore della
Repubblica ad Orvieto ed infine Presidente del Tribunale a Terni)
videnziava una professionalità, sotto lo specifico profilo
organizzativo, prevalente su quella del più anziano dott.
Morani (Pretore, Consigliere Corte d’Appello e dal 1996
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Perugia).

D)
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Il
dott. Antonio Castellano, Presidente di sezione del Tribunale di
Milano, è stato nominato Presidente del tribunale di
Sorveglianza della stessa città, riportando 14 voti (Unicost,
MI, Cdl, Marvulli) e prevalendo sul dott. Antonio Lombardi, anch’egli
Presidente di sezione del Tribunale di Milano (MD, Movimenti,
Berlinguer). Il dott. Lombardi prevaleva sul dott. Castellano per
merito ed attitudini. L’intero arco di carriera del dott.
Lombardi si è sviluppato nel settore penale, svolgendo diverse
funzioni (giudice del dibattimento, giudice istruttore, giudice di
corte d’assise, presidente di sezione), sempre con elevatissima
professionalità. Di particolare rilievo l’attività
di giudice istruttore svolta a Milano in molti procedimenti nei
confronti delle Brigate Rosse ed in numerosi altri di grandissimo
rilievo, tutti conclusi in tempi brevi. Particolarmente rilevante
anche l’esperienza organizzativa, maturata presso l’ufficio
istruzione (assumendo le funzioni di consigliere istruttore per i
procedimenti da completare col vecchio rito), quale presidente di
collegio e, infine, quale presidente di una sezione penale. Del
resto, la prevalenza del dott. Lombardi sul dott. Castellano era
stata già ritenuta dal Consiglio quando, nel marzo 1999,
veniva nominato il dott. Minale. All’epoca, pur concorrendo il
dott. Castellano, il Consiglio riteneva che “brillassero”
i dott.ri Minale, Cerrato, Lombardi e Dettori e, dopo avere
evidenziato l’elevatissimo profilo professionale del dott.
Lombardi, concludeva per la prevalenza del dott. Minale perché
più anziano. A distanza di quattro anni, in cui è
rimasto confermato il giudizio nei confronti del dott. Lombardi,
appare veramente incomprensibile ritenere la prevalenza del dott.
Castellano.

E)
Presidente della Sezione Gip di Roma.

Il
dott. Carlo Figliolia è’ stato nominato con venti voti
Presidente della sezione GIP del Tribunale di Roma (Unicost. MD,
Movimenti, MI, Brerlinguer, Buccico, Marvulli Favara); 3 i voti
contrari (Schietroma, Ventura Sarno e Spangher); astenuto il Vice
presidente Rognoni. Pur convenendo tutti sulle qualità
professionali del dott. Figliolia, il dibattito si è
incentrato sull’ammissibilità della nomina a Presidente
della sezione Gip di un magistrato che svolge attualmente le funzioni
di Procuratore aggiunto presso la stessa città. Dal punto di
vista formale è stato evidenziato che il Consiglio ha
limitato, con la circolare sulle tabelle, l’assegnazione
all’interno del Tribunale dei magistrati provenienti dalla
locale Procura della Repubblica, ma nel caso in esame non si trattava
di assegnazione tabellare quanto piuttosto di procedura concorsuale
per l’incarico di presidente della sezione GIP (equiparabile ad
un trasferimento esterno o al conferimento di un ufficio direttivo),
sicchè impedire o escludere la partecipazione di un magistrato
requirente avrebbe avuto il significato di introdurre un illegittimo
requisito di partecipazione non previsto dalla disciplina vigente.
D’altra parte, il dott. Figliolia ha svolto la quasi totalità
della sua carriera nel settore giudicante e solo da poco più
di tre anni ricopre funzioni requirenti, peraltro semidirettive,
perciò principalmente organizzative.

F)
Presidente della Corte d’Appello di Torino: preclusi gli
incarichi semidirettivi ai Consiglieri di Cassazione

Tornata
al plenum per la terza volta, si è conclusa la vicenda del
conferimento dell’ufficio di Presidente della Corte d’Appello
di Torino. Ha prevalso il dott. Baglivo con 13 voti (Unicost, MI,
Spangher, Ventura Sarno, Marotta, Di Federico, Schietroma) sul dott.
Ambrosino, che ha riportato 12 voti (MD, Movimenti, Berlinguer,
Buccico, Marvulli e Favara). La questione è nota. Il dott.
Ambrosini, candidato più anziano, meritava per generale
riconoscimento il massimo dei punteggi per omologhe e per merito.
Anche sotto il profilo delle attitudini non poteva che meritare il
massimo del punteggio (con conseguente attribuzione del posto),
avendo svolto funzioni di giudice, di consigliere di Corte d’Appello,
di consigliere di Cassazione ed anche di Presidente di sezione
proprio a Torino per 8 anni. Insomma: varietà di funzioni, di
primo e secondo grado, di merito e di legittimità, ed anche
semidirettive. Un profilo quanto mai completo avvalorato dal parere
del Primo presidente della Cassazione che, richiamando anche
precedenti pareri, evidenziava le ottime capacità
organizzative. La proposta in favore del dott. Baglivo (Pretore,
Presidente di sezione a Novara e Presidente del Tribunale di
Monferrato) pervenuta al plenum riduce, però, il punteggio
attitudinale al dott. Ambrosini con la seguente motivazione: “non
risultano a questo Consiglio doti attuali e concrete sull’
idoneità dell’aspirante all’esercizio di funzioni
semidirettive, di merito, avuto riguardo al fatto che queste ultime
sono state esercitate, peraltro in primo grado e non in appello, fino
agli inizi del 1998”. In sostanza l’esercizio delle
funzioni di legittimità avrebbe fatto scemare le attitudini
organizzative in precedenza acquisite! Abbiamo sottolineato che il
parere del Primo Presidente richiamava le capacità
organizzative del dott. Ambrosini e che il suo bagaglio di
esperienza, costituito dall’aver svolto funzioni d’appello
(quale consigliere della Corte a Torino), affinato dall’esercizio
delle funzioni di legittimità, ed infine unito alle funzioni
semidirettive di presidente di sezione di Tribunale, consentiva
proprio al dott. Ambrosini di svolgere in modo ottimale le funzioni
di Presidente di sezione della Corte d’Appello, sia sotto il
profilo dell’organizzazione del lavoro che con riferimento
specifico alla materia da trattare. Argomenti vani per la maggioranza
(ma non per il Primo Presidente ed il Procuratore Generale della
Cassazione che hanno votato per il dott. Ambrosini). Rimane
l’amarezza per un principio affermato da coloro che hanno
votato per il dott. Baglivo (Unicost, MI, Cdl ad eccezione di
Buccico, Schietroma) secondo cui un consigliere della Corte di
Cassazione non può meritare il massimo del punteggio
attitudinale per un incarico semidirettivo, pur se nel passato
recente ha svolto tali funzioni e le ha svolte bene. Un criterio che
tende con chiarezza a rendere la Suprema Corte organo separato dalla
magistratura di merito, criterio che pure in sede di affermazione di
principi si tenta di contrastare in ogni modo. Ma, come emerge spesso
da questo notiziario, le votazioni in materia di direttivi e
semidirettivi dimostrano lo “scarto” tra affermazioni di
principio e provvedimenti adottati.

G)
I Presidenti di sezione del Tribunale di Milano.

Sono
stati nominati Presidenti di sezione del Tribunale di Milano le
dott.sse Luisa Mancinelli (proposta unanime) e Gianna Vallescura;
quest’ ultima con 14 voti (Unicost. MI, CDL, Schietroma) ha
prevalso sul dott. Luigi Pietro Chiazzo, che ha riportato 10 voti
(MD, Movimenti, Berlinguer, Marvulli) Alla dott.ssa Vallescura in
verità appariva congruo un voto di 3 per merito in
considerazione del dato statistico e del contenuto del parere del
Consiglio Giudiziario. Al dott. Caiazzo, invece, il massimo del
punteggio anche per merito poteva essere attribuito sulla base
dell’ottimo parere del Consiglio Giudiziario e della
laboriosità veramente elevata, oltre che qualitativamente
particolarmente apprezzabile; anche in questo caso ha prevalso la
maggioranza Unicost, MI, Cdl.

4.
Modulazione del lavoro del magistrato in situazione di maternità
e poteri del dirigente dell’ufficio.

In
una delibera del 23 febbraio il C.S.M., rispondendo ad un quesito
avanzato da un magistrato del P.M., che aveva richiesto al
Procuratore della Repubblica di modulare l’attività
lavorativa, tenendo in considerazione la sua situazione di maternità,
ha ricordato che l’attuale circolare sulle tabelle 2004-2005
stabilisce al par.42 che il magistrato con prole di età
inferiore ai tre anni (come nel caso di specie) ha diritto di
ottenere una diversa organizzazione del lavoro da parte del
dirigente, il quale conserva a sua volta la facoltà di
determinare le modalità concrete con cui contemperare le
esigenze prospettate dal magistrato con quelle dell’ufficio, in
conformità alla normativa vigente. Sin qui nulla di nuovo,
poiché il C.S.M. già in una circolare del 10-6-’96
successivamente modificata con altra delibera del 25-2-’98)
aveva affermato tali principi, che si erano venuti elaborando nel
corso del tempo con maggior ricchezza di dettagli, tanto che anche in
questo caso il dirigente dell’ufficio aveva provveduto ad
emanare provvedimenti conseguenti, ma nel contempo con una nota
riservata aveva formulato dei rilievi censori sulla condotta tenuta
dal Sostituto. Il dirigente dell’ufficio in pratica contestava
al suo sostituto una sottrazione ai doveri di lavoro e disponeva
altresì l’inserimento della sua nota riservata nel
fascicolo personale del magistrato interessato. Il C.S.M. ha allora
escluso che l’istanza del magistrato diretta a far valere il
diritto ad una diversa, seppur temporanea organizzazione del lavoro
ai sensi del par.42 della circolare sulle tabelle 2004-2005,
costituisca condotta contraria o elusiva dei doveri d’ufficio,
anche nella considerazione che il magistrato viene comunque chiamato
a svolgere attività equipollenti a quelle originariamente
assegnategli e solo più compatibili con gli obblighi
conseguenti alla maternità; il C.S.M. ha altresì
escluso che il dirigente dell’ufficio possa elevare note
riservate censorie su tali aspetti dell’attività
lavorativa del magistrato.

5.
Sulle attività formative presso gli uffici giudiziari di non
appartenenti alla magistratura.

Nella
seduta del 10 febbraio il C.S.M. adottato una delibera che, oltre a
costituire una ricognizione di precedenti risoluzioni consiliari (del
21-11-2001, 9-1 e 20-2-2003 e 14-10-2004) sul tema dello svolgimento
di attività di tipo formativo presso gli uffici giudiziari da
parte di soggetti non appartenenti all’ordine giudiziario,
riafferma una positiva valutazione della collaborazione istituzionale
della magistratura in questo settore e segnatamente per le attività
formative poste in essere dalle Scuole di specializzazione per le
professioni legali; infatti, l’intervento nell’ ambito
della formazione preconcorsuale potrà consentire di raccordare
meglio questo momento a quello della formazione iniziale dell’uditore
giudiziario. L’attività di collaborazione potrà
riguardare la stipulazione di convenzioni con le Scuole che prevedano
lo svolgimento in forma stabile di attività
pratico-applicative presso i tribunali circondariali, con moduli
speciali di applicazione scaglionati nel corso ed a seconda dei piani
di studi adottati, opportunamente programmati presso uffici
giudicanti e requirenti; ma la collaborazione potrà anche
riguardare l’espletamento di tirocini formativi finalizzati al
conseguimento della laurea in Giurisprudenza, appositamente
organizzati dalle facoltà presso gli uffici giudiziari,
ribadendo il divieto, desumibile dalla legislazione vigente, per i
tirocinanti di assistere allo svolgimento di attività
giudiziaria segreta o comunque sottratta alla regola della
pubblicità. Infine, la delibera segnala l’opportunità
che i dirigenti degli uffici trasmettano al C.S.M. copia delle
convenzioni da essi stipulate aventi ad oggetto l’attività
formativa presso gli uffici giudiziari di soggetti non appartenenti
all’ordine giudiziario, affinché l’organo di
autogoverno possa, da un lato, prendere atto dello sviluppo della
collaborazione istituzionale prestata dalla magistratura in detta
materia e, dall’altro, affrontare le problematiche che in
relazione a tale sviluppo dovessero sorgere.

6.
Risposte a quesiti sul Pubblico ministero.

Nella
seduta del 23 febbraio sono state approvate due delibere che
rispondono a quesiti sollevati da alcuni Pubblici ministeri. Con la
prima si affronta la questione se un P.M. trasferito ad altra sede,
una volta immesso in possesso nel nuovo ufficio, sia legittimato a
firmare provvedimenti di liquidazione di onorari relativi a
consulenze disposte in procedimenti trattati nell’ufficio di
provenienza. La risposta è in senso negativo, non potendo nel
caso di specie applicarsi il principio dell’immutabilità
del giudice nelle diverse fasi della deliberazione della decisione
(oltre che della pubblicazione della sentenza e della redazione della
motivazione), poiché non vi è analoga corrispondenza di
configurazione giuridica col Sostituto procuratore della Repubblica
che abbia trattato un procedimento nell’ufficio di appartenenza
in epoca anteriore all’immissione nelle funzioni di un diverso
ufficio. Con la seconda delibera si risponde, in senso negativo, al
quesito della possibilità di esercizio della delega ad un
magistrato della Procura della Repubblica da parte del Procuratore
generale, che abbia esercitato il potere di avocazione, proprio con
riferimento al processo avocato. Richiamando un parere dell’Ufficio
studi, la delibera evidenzia da un lato che l’art.51 c.p.p.,
che disciplina il potere di avocazione da parte del Procuratore
generale, prevede che l’esercizio di tale potere sia funzione
spettante ai magistrati della Procura generale presso la Corte
d’Appello, dall’altro che non esistono eccezioni in tal
senso all’art.51 cit., salvo quelle espressamente prevede tale
norma ed altre con riferimento ad esplicite situazioni (avocazione ex
art.371 bis c.p.p. e le fattispecie ex artt.370 comma 3° c.p.p. e
72 comma 1° Ord. giud.); né a diversa conclusione si
perviene avendo riguardo ai principi generali dell’ordinamento
o a quelli relativi alla disciplina della delega.

Dalle
commissioni

1.
Proposte di nomine per incarichi direttivi e semidirettivi.

La
Quinta commissione ha proposto all’unanimità per il
conferimento dei seguenti incarichi direttivi e semidirettivi:
-
Presidente del Tribunale di Bolzano al dott. Heinrich Zanon,
Presidente sezione distaccata Corte d’Appello di Bolzano;
-
Presidente di sezione del Tribunale per i minorenni di Bologna al
dott. Maurizio Millo, Presidente di sezione del Tribunale di Bologna;
-
Procuratore della Repubblica di Rieti al dott. Ugo Paolillo,
Presidente di sezione dello stesso Tribunale
-
Presidente di sezione della Corte d’Appello di Caltanissetta al
dott. Angelo Nicastro, Consigliere presso la stessa Corte;
-
Presidente di sezione della Corte d’Appello di Firenze al dott.
Giovanni Bellagamba, Consigliere presso la stessa Corte;
-
Presidente di sezione del Tribunale di Torino al dott. Giorgio
Semeraro, giudice del Tribunale di Torino;
-
Presidente di sezione del Tribunale di Monza al dott. Italo Ghitti,
giudice del Tribunale di Milano;
-
Presidente di sezione del Tribunale di Foggia al dott. Domenico De
Facendis, Presidente di sezione del Tribunale di Matera.

Per
l’incarico di Procuratore della Repubblica di Parma sono stati
proposti il dott Gerardo Laguardia, Procuratore della Repubblica di
Piacenza (Berlinguer, Buccico, De Nunzio, Fici e Mammone), ed il
dott. Vito Zincani, Sostituto procuratore generale presso la Corte
d’Appello di Bologna (Menditto).

Per
l’incarico di Presidente del Tribunale di Savona sono stati
proposti il dott. Giuseppe La Mattina, Procuratore della Repubblica
di Lodi (Berlinguer, Buccico, De Nunzio e Mammone), ed il dott.
Fernando Vitiello, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano
(Fici e Menditto).

Per
l’incarico di Presidente del Tribunale di Melfi sono stati
proposti il dott. Andrea Putaturo, Presidente di sezione del
Tribunale di Napoli (Berlinguer, Buccico, De Nunzio e Mammone), ed il
dott. Mario Bovio, Presidente di sezione del Tribunale di Lucera
(Fici e Menditto).

Per
l’incarico di Procuratore della Repubblica di Foggia sono stati
proposti il dott. Giovanni Colangelo, Procuratore aggiunto di Bari
(Berlinguer, Fici e Menditto), ed il dott. Vincenzo Russo (De Nunzio
e Marotta in sostituzione di Luccico); astenuto Mammone.

Per
l’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Palmi sono
stati proposti il dott. Maurizio Salamone, Consigliere della Corte
d’Appello di Reggio Calabria (De Nunzio, Fici e Menditto), e la
dott.ssa Concettina Epifanio, giudice del Tribunale di Reggio
Calabria (Buccico e Mammone).

2.
Procura della Repubblica di Vigevano: una proposta al di fuori di
ogni regola.

Il
dott. Alfonso Lauro, giudice a Frosinone, è stato proposto per
l’incarico di Procuratore della Repubblica di Vigevano con 4
voti (De Nunzio, Mammone, Buccico, Berlimguer); il dott.Piero Savani,
Presidente di sezione del Tribunale di Vigevano, ha riportato 2 voti
(Menditto, Fici). Questo il percorso professionale del dott. Lauro:
·
5 anni pretore a Codogno, anche con funzioni penali;
·
8 anni pretore ad Anagni (circondario di Frosinone) , anche con
funzioni penali;
·
7 anni pretore a Frosinone, anche con funzioni penali, reggente dell’
ufficio per 8 mesi;
·
4 anni Pretore della sez. distaccata di Alatri; anche con funzioni
penali;
·
dal 2000 giudice della sezione distaccata di Alatri, anche con
funzioni penali, Presidente della sezione stralcio di Frosinone,
Presidente supplente della Corte d’assise di Frosinone.

Questo
il percorso professionale del dott. Savani:
·
2 anni pretore a Crema, addetto anche al settore penale;
·
15 anni giudice a Cremona, giudice istruttore fino al 1989 e poi Gip
(funzioni svolte anche al dibattimento e nel settore civile;
·
3 anni consigliere di Corte d’Appello a Brescia, sezione penale
e corte d’ assise d’appello;
·
2 anni Procuratore circondariale a Sondrio,
·
per un anno, unificati gli uffici di primo grado, Procuratore
aggiunto a Sondrio;
·
un anno, consigliere di Corte d’Appello (sezione penale) a
Milano;
·
dal 2001 Presidente di Sezione del tribunale di Vigevano, addetto
all’organizzazione di tutto il settore penale.

Da
un lato un candidato con professionalità acquisita
specificamente nel settore penale (e non solo) di primo e secondo
grado (giudice istruttore, gip, giudice del dibattimento, della corte
d’assise, della corte d’appello) e con esperienza
direttiva requirente, semidirettiva requirente e semidirettiva
giudicante, dall’altro un candidato che ha svolto sempre
funzioni monocratiche di primo grado, anche nel settore penale, e
solo di recente, anche se in modo limitato, nel collegio penale. La
differenza tra i due candidati, ovviamente con riferimento al
conferimento di un ufficio direttivo requirente, appare di estrema
chiarezza, ed è confermata dall’esame dei pareri dei
consigli giudiziari che danno conto dei diversi percorsi
professionali e delle ben diverse esperienze organizzative acquisite.
In definitiva, il dott. Savani prevale con riferimento a tutti i
criteri previsti dalla circolare sulla nomina dei direttivi.


Indirizzo:
http://old.magistraturademocratica.it/platform/2005/03/08/cronache-dal-consiglio-n-43