Decreto-legge 241 del 14-9-2004 in materia di immigrazione


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DECRETO-LEGGE 14 settembre 2004, n.241

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004, di
modificare l'attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati
clandestini, per assicurare piena efficacia alle garanzie previste
dall'articolo 13 della Costituzione anche agli stranieri per i quali
sia stato disposto l'accompagnamento alla frontiera e,
contestualmente, prevedere adeguate misure per assicurare la massima
celerita' dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle
espulsioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno,
del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-bis
e' sostituito dai seguenti:

«5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,
al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con
il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale
e' sospeso fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la
convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con
decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal
presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa
della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso
e' trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed
assistenza, di cui all'articolo 14. Quando la convalida e' concessa,
il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo.
Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine
per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione
dell'allontanamento dal territorio nazionale.

5-ter.
Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di
convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo
14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti
delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita'
di un locale idoneo.».

2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo,
le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite
dalle seguenti: «giudice di pace».

3. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «il
tribunale in composizione monocratica»
sono sostituite dalle
seguenti: «il giudice di pace» .

4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in
composizione monocratica»
sono sostituite dalle seguenti: «al giudice
di pace territorialmente competente, per la convalida»
.

5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con
la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede
alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore
successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso
il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al
comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della
convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in
sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».

6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:

«5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si
procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare
l'esecuzione dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma
1. Per il reato previsto dal comma 5-quater e' obbligatorio l'arresto
dell'autore del fatto.».

7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti
indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali e' dovuta una
indennita' di euro 20.
»;

b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
«3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi
5-bis e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 e successive modificazioni, e' corrisposta una indennita' di euro
10.
»;

c) al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e
3-ter» sono inserite le seguenti: «, nonche' 3-quater,».

Art. 2.

Norma di copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1,
determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l'anno 2004 e di
euro 4.192.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:

a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma
7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 ed euro 2.459.163 a
decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350;

c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante
utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 14 settembre 2004


(per sessanta giorni, il testo è consultabile direttamente e liberamente anche sul sito del Poligrafico http://www.gazzettaufficiale.it)

15 09 2004
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