CRONACHE DAL CONSIGLIO


Maria Giuliana Civinini, Luigi Marini, Francesco Menditto, Giuseppe Salmè, Giovanni Salvi


NOTIZIARIO N. 39 Luglio 2004



PLENUM 7, 8, 14, 15, 21 e 22 luglio 2004 E LAVORI DI COMMISSIONE




Sommario

 

A)     Dal Plenum :

 

1. La preventiva risoluzione delle procedure di trasferimento d’ufficio; ancora una pratica a tutela;

  1. Evitata un’incompatibilità alla sezione lavoro del Tribunale di Napoli;

  2. Conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi. La nuova pubblicazione di semidirettivi;

  3. Finalmente nominato il nuovo Procuratore di Napoli: il Ministro a malincuore si arrende;

  4. Quali semidirettivi? Due diverse concezioni;

  5. Presidenti di sezione a Palermo: votazioni sconcertanti;

  6. La prima applicazione dell’aspettativa ex D. Lgs. 165/2001;

  7. Nuove regola per gli incarichi sportivi;

  8. Il segretario generale, dr. Salvato, rientra in ruolo;

  9. Di Federico versus Berlinguer: ancora un autogol.

  10. La formazione della magistratura onoraria;

  11. L’evoluzione della Rete Europea di Formazione Giudiziaria (REFG).

 

 

B) Dalle commissioni:

 

1.      Proposte di nomina per incarichi direttivi e semidirettivi.



Dal Plenum

1. La preventiva risoluzione delle procedure di trasferimento d’ufficio; ancora una pratica a tutela.

 

Nelle sedute del 14 e 15 sono state esaminate alcune pratiche di Prima commissione di particolare rilievo, in quanto indicative delle scelte effettuate e delle metodologie seguite.

Era stato proposto il trasferimento di ufficio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, a causa di una situazione di conflittualità determinatasi con i colleghi e con il personale di segreteria; tuttavia, avendo il dr. Loffredo chiesto di essere posto in pensione, la procedura è stata archiviata con tale motivazione.

Invece, la proposta relativa al dr. Purpura, giudice del Tribunale di Crema, è stata archiviata essendo egli stato trasferito a sua domanda, nella stessa seduta, ad altro ufficio.

Le proposte possono leggersi negli ordini del giorno del Consiglio.

A queste procedure, già pervenute alla fase dell’esame da parte dell’Assemblea e quindi già definite dalla Commissione con la decisione di trasferimento, devono aggiungersi i trasferimenti di alcuni colleghi, deliberati in via preventiva e che hanno così definito altre procedure di trasferimento ex art. 2 L.G., in fasi diverse di esame da parte della Prima Commissione (alcune con deposito degli atti già deliberato, altre in attesa di decisione, subordinata proprio all’esito delle richieste di trasferimento in prevenzione).

E’ il caso del Procuratore Aggiunto di Santa Maria Capua Vetere, dr. Piccialli, e del dr. Jacovacci, giudice del Tribunale di Fermo.

Analoga sorte ha avuto il caso dei due Presidenti della Sezione fallimentare del Tribunale di Roma a causa del loro prepensionamento, mentre resta aperta la procedura nei confronti di altri due magistrati; per le posizioni di questi la Commissione sta procedendo ad accertamenti in fatto, anche attraverso l’Ispettorato del Ministero, cui è stato conferito uno specifico incarico.

Sono poi stati trasferiti a domanda, e saranno archiviate le relative posizioni ex art. 2 L.G., i colleghi Bissoni e Giovanna Maria Rossi.

Anche in tema di applicazione della nuova circolare sugli artt. 18 e 19 o.g. va rilevato che molte posizioni sono state risolte in maniera non traumatica, sia con il trasferimento in altra sede del magistrato o dell’avvocato in situazione di potenziale incompatibilità, sia attraverso le opportune modifiche tabellari.

Va poi ricordata la tutela accordata ai magistrati di Trapani, oggetto di un duro attacco da parte del Presidente della Provincia, a causa di una sentenza a lei sfavorevole. Aveva infatti dichiarato la Prof.ssa Adamo: “debbo dare atto al nostro Presidente del Consiglio dei Ministri che ha ragione quando dice che avere in tasca una tessera di partito che non sia di sinistra non agevola ma complica terribilmente i rapporti con la magistratura”.

 

 

2. Evitata un’incompatibilità alla sezione lavoro del Tribunale di Napoli.

E’ stata rimessa in commissione la nomina quale Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Napoli del dott. Paolo Capuano, attualmente giudice presso la stessa sezione.

Già al momento del voto in commissione ci eravamo astenuti sollevando la questione della potenziale incompatibilità del dott. Capuano con la nuora, avvocato lavorista. Tale incompatibilità, pur non essendo stata mai dichiarata dall’interessato, era emersa in altra procedura pendente presso la I commissione.

A seguito degli accertamenti svolti dalla I commissione è emerso che la nuora del dott. Capuano opera in uno studio di un affermato avvocato lavorista di Napoli e che più volte si è costituita per delega di quest’ultimo proprio presso la sezione lavoro di Napoli.

 

3. Conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi. La nuova pubblicazione di semidirettivi.

 

Sono stati conferiti all’unanimità i seguenti incarichi direttivi e semidirettivi:

 

- Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche al dott. Angelo Grieco, Presidente di sezione della Corte di Cassazione;

- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila al dott. Alfredo Rossini, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti;

- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi al dott. Giuseppe Antonio Giannuzzi, Avvocato generale presso la Corte d’Appello di Lecce;

- Presidente di sezione del Tribunale di Modena (due posti) ai dott.ri Francesco Maria Caruso ed Eleonora De Marco;

- Presidente di sezione del Tribunale di Potenza al dott. Tommaso Marrese, Consigliere della Corte d’Appello di Lecce;

- Presidente di sezione del Tribunale di Brindisi al dott. Gabriele Perna, Presidente di sezione del tribunale di Taranto;

- Presidente di sezione del Tribunale di Bolzano (tre posti) alle dott.sse Francesca Muscetta ed Elisabeth Roilo, giudici del Tribunale di Bolzano;

- Presidente della sezione lavoro della Corte d’Appello di Perugia al dott. Claudio Pratillo Hellmann, Consigliere della Corte d’Appello di Perugia;

- Presidente di sezione della Corte d’Appello di Caltanissetta al dott. Alessandro Di Benedetto, Consigliere della Corte d’Appello di Catania;

- Presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma (quattro posti) ai dott.ri Ernesto Raffaele Caliento e Guido Catenacci, Presidenti di sezione del Tribunale di Roma;

- Presidente della sezione lavoro della Corte d’Appello di Roma ai dott.ri Grazia Cataldi e Maurizio Pacioni;

- Presidente di sezione del Tribunale di Torino (quattro posti) ai dott.ri Brunella Rosso, Pier Giorgio Algostino e Giampaolo Peyron;

 

Per il quarto posto di Presidente di sezione del Tribunale di Torino è stato nominato a maggioranza (Unicost, MI, Cdl, Schietroma, Marvulli, Favara) il dott. Gennaro Donato, Presidente di sezione del tribunale di Biella, che ha prevalsu sul dott. Giorgio Semeraro, giudice a Torino (MD, Mov, Berlinguer).

Il punteggio massimo attribuito al dott. Donato ci è sembrato non tenere conto sotto il profilo delle attitudini di un parere negativo per il conferimento di ufficio direttivo, riportato nel 1992 e non ritenuto superato nell’aprile del 2000, quando il Consiglio gli conferiva le funzioni di Presidente di sezione del Tribunale di Biella attribuendogli un punteggio inferiore al massimo. Anche il massimo punteggio attribuitogli nel merito ci è sembrato eccessivo alla luce delle statistiche che, peraltro, appaiono prodotte dall’interessato fuori termine e che, perciò, per prassi della commissione avrebbero dovuto imporre un punteggio inferiore al massimo

 

A larga maggioranza sono stati conferiti anche gli incarichi di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera al dott. Massimo Lucianetti, Procuratore della Repubblica di Melfi (due i voti contrari dei laici Di Federico e Schietroma, che hanno votato per il dott. Vincenzo Russo, Presidente di sezione del Tribunale di Napoli), e Presidente della sezione lavoro della Corte d’Appello dell’Aquila al dott. Stefano Jacovacci, Presidente di sezione del Tribunale di Fermo (un astenuto).

 

Il dott. Giovanni Tamburino, Direttore dell'Ufficio centrale studi e ricerche del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, è stato nominato Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia con 15 voti (MD, Movimenti, MI, laici del Polo, Berlinguer, Marvulli, Favara). 6 voti (Unicost) sono andati al dott. Mario Resta, Presidente del Tribunale di Trento.

La prevalenza del dott. Tamburino ci è parsa chiara, pur competendo con un Presidente di Tribunale di Sorveglianza (peraltro, di un piccolo ufficio) in considerazione del profilo professionale, della precedente esperienza (se pur lontana) presso il Tribunale di Sorveglianza e, soprattutto, per la qualificata e approfondita esperienza nel settore maturata in questi ultimi anni ed attestata da numerose pubblicazioni (sia recenti che risalenti anche agli anni 70), dall’organizzazione e partecipazione con relazioni a convegni e da attività specifiche svolte preso il D.A.P.

E’ stato nominato Procuratore Aggiunto di Bologna il dott. Silverio Piro, Sostituto procuratore della Repubblica di Roma (MD, Mov, MI, Berlinguer, Favara), che ha prevalso su Riccardo Luigi Rossi (Unicost, Cdl, Schietroma).

A questo posto aspiravano colleghi di grande valore, quali Claudio Nunziata e Paolo Giovagnoli, che, però, erano penalizzati da un punteggio inferiore al massimo con riferimento alle funzioni omologhe previsto dalla circolare (e su cui bisogna riflettere in sede di modifica della circolare), avendo entrambi esercitato funzioni giudicanti nel periodo utile di valutazione (Nunziata esercita a tutt’oggi funzioni giudicanti).

La votazione ha visto schierarsi in favore del dott. Rossi Unicost e la Cdl (oltre al Cons. Schietroma), nonostante la presenza del più anziano Piro, penalizzato con un poco comprensibile punteggio di merito, e soprattutto l’incompatibilità del dott. Rossi con la moglie, dott.ssa Nart, attualmente GIP a Bologna. Ci è sembrato francamente insostenibile l’affermazione secondo cui tale incompatibilità stava per essere rimossa con l’avvio della procedura per il trasferimento della collega perché ultradecennale, non essendo noti i tempi del trasferimento né prevedibile una destinazione compatibile con le funzioni di Procuratore aggiunto che si volevano attribuire al coniuge.

In ogni caso le situazioni d’incompatibilità vanno rimosse prima del trasferimento e non dopo che questo sia stato deliberato, altrimenti appare del tutto inutile richiedere la dichiarazione di assenza d’incompatibilità all’atto della domanda di trasferimento.

 

Sono stati pubblicati tutti i posti semidirettivi vacanti (termine presentazione delle domande 15 ottobre), che si vanno ad aggiungere a quelli pubblicati il 5 aprile.

Questa scelta imporrà una notevole accelerazione dei lavori della V commissione che ancora non è riuscita a coprire tutti i 108 posti pubblicati nel maggio 2003.

 

 

4. Finalmente nominato il nuovo Procuratore di Napoli: il Ministro a malincuore si arrende;

E’ stato nominato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il dott. Giandomenico Lepore, attuale Avvocato generale presso la Procura Generale di Napoli.

Il voto unanime del plenum e gli auguri formulati al dott. Lepore dal Vice Presidente Rognoni rappresentano la migliore risposta al Ministro Castelli che ha tentato in ogni modo di rallentare questa nomina, mantenendo contestualmente il dott. Cordova ad un posto per il quale il C.S.M. lo ha ritenuto da tempo incompatibile.

Nei precedenti notiziari ed in alcuni comunicati abbiamo avuto modo di rappresentare più volte la paradossale situazione verificatasi presso la Procura di Napoli, ove il dott. Cordova, trasferito per incompatibilità ambientale nel settembre del 2003, resta al suo posto per esclusiva volontà del Ministro che, con un provvedimento senza precedenti, duramente contestato dal Consiglio, lo ha prorogato nelle sue funzioni fino al 17 settembre 2004

La caparbietà del Ministro nel portare avanti la sua linea ben può trovare spiegazione da un lato dalla volontà di espandere i suoi poteri ai danni dell’organo di autogoverno, dall’altro dal fatto che la conduzione della Procura di Napoli da parte del dott. Cordova, accentrata, verticistica e burocratica, e per questo censurata dal Consiglio, corrisponde pienamente a quella condivisa dal Governo e trasfusa nel disegno di legge di modifica dell’ordinamento giudiziario.

Queste, evidentemente, le ragioni politiche per cui il Ministro Castelli non solo continua a procrastinare l’esecuzione del trasferimento del dott. Cordova, ma contestualmente ha più volte richiesto al Consiglio nuovi ed ulteriori chiarimenti sulle “capacità manageriali” del dott. Lepore, mai richieste in passato neanche per uffici di analoghe dimensioni.

La V commissione ha sempre risposto tempestivamente al Ministro richiamando il contenuto di atti rimessi fin dal primo momento nella sua disponibilità, fino a che il Ministro, prendendo atto della impossibilità di esercitare un controllo di merito sulla nomina, ha apposto una firma definita “notarile”. Comportamento a dir poco non elegante che svela la sua contrarietà e la difficoltà a “digerire” il pieno esercizio da parte del CSM dei poteri conferitigli dalla Costituzione.

A questo punto “la storia infinita” della Procura di Napoli si avvia a conclusione essendo vicina la scadenza del 17 settembre, termine massimo della proroga concessa al dott. Cordova, epoca in cui dovrebbe concludersi l’iter ordinario di esecuzione della delibera di nomina del dott. Lepore, sempre che il Ministro in un “momento di folgorazione” non decida, come sarebbe suo dovere, di concedere l’anticipato possesso al neo procuratore (così come avvenuto per le Procure di Roma e Milano) con contestuale revoca della proroga del dott. Cordova.

 

 

5. Quali semidirettivi? Due diverse concezioni.

Il plenum del 21 luglio ha svelato con estrema chiarezza chi crede realmente nella figura dei semidirettivi come prevista dall’art. 47 quater dell’ord. giud. e dalle circolari consiliari: specifiche capacità organizzative, capacità di coordinare i magistrati della sezione e di collaborare col dirigente dell’ufficio. Purtroppo questa concezione da noi condivisa (insieme ai consiglieri dei Movimenti) è stata disattesa in alcuni casi significativi da Unicost. MI e dalla CDL.

 

Nominati all’unanimità 5 presidenti di sezione del Tribunale di Roma (i dott.ri Enrico De Simone, Roberto Gerardi, Ciro Monsurrò, Stefano Meschini e Gustavo Barbalinardo) per il sesto posto erano stati proposti i dott.ri Antonio Bevere e Carmelo Rinaudo.

La prevalenza del dott. Bevere, più anziano e perciò vincitore anche in caso di attribuzione di pari punteggio, appariva chiarissima.

In occasione di un analogo concorso per Presidente di sezione del Tribunale di Roma lo stesso Consiglio con delibera del 19 marzo 2003 attribuiva a Bevere 19 punti (con punteggio non massimo in attitudini perché privo di un parere aggiornato) ed a Rinaudo 18 punti con la seguente motivazione: “Al dott. Carmelo RINAUDO, vanno attribuiti punti 3 per attitudini in considerazione delle ottime capacità professionali dimostrate anche nell'esercizio di funzioni di Presidente del Collegio penale. Tuttavia la storia professionale del magistrato valutata congiuntamente ai rapporti non sempre positivi che hanno contraddistinto la sua carriera danno ragione della mancata attribuzione del punteggio massimo per attitudini al dott. RINAUDO.

Quanto al merito competono al dott. RINAUDO punti 3, considerato che dai prospetti statistici allegati emerge una laboriosità che si colloca nella media.

Complessivamente al dott. Carmelo RINAUDO competono punti 3 per attitudini, 3 per merito, 2 per esercizio di funzioni omologhe per otto anni negli ultimi venti, 10 per anzianità, per complessivi punti 18.”

A distanza di poco più di un anno la maggioranza attribuisce 19 punti a Bevere e 20 a Rinaudo.

A Bevere si attribuiscono sempre 3 punti per attitudini e, essendo pervenuto un parere aggiornato da cui risultano specifiche attitudini organizzative, si richiama una delibera del 1985 (sì, millenovecentottantacinque!) di non promozione in appello, annullata dal giudice amministrativo.

A Rinaudo si aumenta il punteggio per merito sulla base sostanzialmente degli stessi dati, e quello per attitudini, ignorando questa volta “i rapporti non sempre positivi che hanno contraddistinto la sua carriera” . Si tratta di fatti del 2001 (e non del 1985) che è opportuno ricordare ripercorrendo la proposta in favore del dott. Bevere pervenuta in plenum (rel Menditto):

Per attitudini deve egualmente essere confermato il punteggio di 3 in considerazione, ancora una volta, dei rapporti non sempre positivi che hanno contraddistinto la sua carriera.

Ci si riferisce, in particolare, al rapporto redatto dal presidente della IX sezione penale in occasione del conferimento della idoneità al conferimento delle funzioni direttive superiori in cui si evidenziavano “scarsa consapevolezza dei doveri e responsabilità connesse alle funzioni affidategli”, la redazione di dispositivi contenenti “spesso errori applicativi delle leggi in vigore”, una conduzione di udienza “caratterizzata da frettolosità e superficialità”.

Detto rapporto è stato sempre contestato con decisione dal dott. Rinaudo, anche in occasione del presente concorso. Senza entrare specificamente nelle doglianze avanzate dall’interessato (in parte assolutamente non pertinenti laddove fanno riferimento a questioni estranee alla valutazione oggi operata perché relative a opinioni espresse nel campo associativo), è sufficiente richiamare la valutazione già operata in proposito sia dal C.G. che da questo Consiglio da cui emerge il dato inequivocabile dell’esistenza di elementi non positivi, in particolare sotto il profilo attitudinale, seppur per un breve arco di carriera, peraltro non lontano nel tempo.

Il parere positivo del C.G di Roma del 17.1.2001, redatto in occasione del citato avanzamento in carriera, motivava detto giudizio sulla base “anzitutto del fatto che l’arco di tempo che afferisce il giudizio negativo del Presidente della IX sezione penale è assai limitato (un anno e sette mesi)”.

Lo stesso Presidente del Tribunale di Roma interpellato specificamente rappresentava in data 5.1.2001 “ritengo in conclusione sulla base di tutti gli elementi forniti dalla lettura del fascicolo personale e dalle relazioni dei presidenti di sezione, che il dott. Rinaudo, indubbiamente persona colta e capace, autore di pregevoli studi, abbia espresso professionalità ed impegno quale giudice a latere e tuttavia non abbia dato il meglio di sé quale presidente di un collegio, così come l’impegnativo contesto richiedeva”.

Questo Consiglio, con delibera del 10 ottobre 2001 valutava favorevolmente il dott. Rinaudo dando, però, atto delle circostanze negative ricordate. Si legge in detta delibera che “il dott. Rinaudo oltre al secondo collegio della IX sezione presiedeva in supplenza ed in giorni diversi anche il secondo collegio della I sezione, con evidente dispendio di energie psicofisiche, che rendono umanamente comprensibile come, in alcune circostanze, vi possa essere stato un affievolimento del suo rendimento professionale e del controllo sui provvedimenti collegiali che, in una situazione normale, non vi sarebbe stato”.

Anche i pareri del C. G. di Roma del 10 aprile del 2002 e del 15.10.2003 relativi al conferimento delle funzioni semidirettive oggi in esame danno atto degli elementi negativi ricordati ma, trattandosi di fatti relativi ad un periodo limitato di un anno e mezzo, ritengono gli stessi isolati e superati dai comportamenti successivamente evidenziati.

In definitiva da tutti gli atti ricordati (rapporto del Presidente del tribunale di Roma, delibera del C.G. di idoneità alle funzioni direttive superiori, pareri del C.G. di Roma del 17.1.2001, 10.4.2002, 15.10.2003) emerge univocamente che i ricordati elementi negativi risultanti dal parere del presidente della IX sezione penale non sono tali da influire sulla idoneità alle FDS o alla idoneità alle funzioni semidirettive ma, essendosi verificati ed incidendo proprio sulle attitudini organizzative, sono tali da imporre un punteggio pur elevato di 3 ma inferiore al massimo, esattamente come già ritenuto da questo Consiglio con la citata delibera del 19.3.2003.

Il punteggio per attitudini in misura non massima è specificamente imposto dalla univoca indicazione del presidente del Tribunale di Roma del 5.1.2001 ove si evidenzia l’ottimo impegno, professionalità e capacità del dott. Rimnaudo quale giudice a latere, magistrato che, però, non è in grado di dare “il meglio di sé quale presidente di un collegio, così come l’impegnativo contesto richiedeva”.

Ulteriore conferma si desume dalla recente delibera di avanzamento FDS 10.10.2001 ove “l’affievolimento del suo rendimento professionale e del controllo sui provvedimenti collegiali” viene ritenuto “umanamente comprensibile” perché il dott. Rinaudo “oltre al secondo collegio della IX sezione presiedeva in supplenza ed in giorni diversi anche il secondo collegio della I sezione, con evidente dispendio di energie psicofisiche”.

In definitiva, pur in presenza di un buon profilo, le suindicate carenze impongono l’attribuzione al dott. Rinaudo di un punteggio in attitudini inferiore al massimo.

Questa è invece la valutazione data del dott. Bevere: “ I pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello espresso dal Consiglio Giudiziario di Roma in data 10 dicembre 2003 per il conferimento dell’ufficio in esame, nonché i rapporti fatti pervenire dal Presidente del Tribunale di Roma in data 22 settembre 1999, 26 gennaio 2001 ed 8 marzo del 2002 sono tutti molto positivi. Vengono posti in evidenza gli interessi culturali e l'elevata preparazione professionale del magistrato; la non comune laboriosità attestata anche dalla presenza quotidiana in ufficio e la disponibilità a far fronte alle esigenze di servizio anche sostituendo i colleghi per lunghi periodi di supplenza; la capacità di individuare prontamente le questioni rilevanti, grazie anche allo studio approfondito dei temi da valutare, la "completa, minuziosa e ben cadenzata istruttoria dibattimentale" che caratterizza la conduzione e la definizione dei procedimenti da lui trattati. L'intera attività del dott. BEVERE appare caratterizzata dalla capacità di unire ad "una costante e accurata verifica della prassi quotidiana" l'attento studio dell'evoluzione normativa" e "l'aggiornata analisi della giurisprudenza di merito, di legittimità e della Corte e Costituzionale".

Particolarmente prezioso è stato il contributo fornito dal dott. BEVERE anche in riferimento all'unificazione degli uffici di primo grado di Roma. Risulta infatti dalle diverse relazioni che egli ha svolto una utilissima attività di studio e presentato interessanti proposte organizzative ai fini dell'attuazione del giudice unico, di udienza di convalida, di traduzione dei detenuti, di razionalizzazione delle strutture e dei servizi, di organizzazione del lavoro tanto per la fase di cognizione quanto per la fase di esecuzione. Ha espletato "con efficacia ed ottima capacità organizzativa", l'incarico di coordinatore dei magistrati applicati all'ufficio della ex pretura (XI e XII sezione penale), contribuendo con il suo impegno personale a superare la pesante situazione di arretrato del secondo collegio della quinta sezione penale; ha fatto fronte al compito, affidatogli il 22 febbraio 2000, di provvedere ai procedimenti di esecuzione relativi a processi trattati in fase di cognizione della ex Pretura circondariale; ha assunto una serie di iniziative finalizzate oltre che ad assicurare un più rapido svolgimento del servizio (come, ad esempio, la predisposizione di una completa modulistica per l'attività inerente all'ufficio corpo dei reati) ed un più oculato controllo sulla liquidazione dei compensi e delle spese processuali, anche a favorire il confronto e la diffusione delle conoscenze. In quest'ambito, egli ha curato la predisposizione di un massimario idoneo a fornire un quadro di riferimento di immediata e facile consultazione per i magistrati assegnati ex novo alla trattazione di reati ex pretorili; ha promosso - portando avanti la positiva esperienza già sviluppata presso la ex pretura - incontri periodici con i colleghi delle sezioni da. lui coordinate sui temi giurisprudenziali e sulle prassi applicative; ha curato lo svolgimento di un ciclo di incontri di studio aventi ad oggetto principalmente le innovazioni legislative in tema di procedura penale, incontri che si sono svolti con la qualificata partecipazione anche di docenti universitari ed avvocati.

Nel parere del consiglio giudiziario in data 20 novembre 1998 viene peraltro evidenziato che il dott. BEVERE - il quale ha dimostrato di saper tradurre nei fatti il principio oggi anche formalmente enunciato nel nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione - "si colloca tra i magistrati di più alta produttività', sottolineando il carattere particolarmente significativo di questo dato in relazione ai compiti di direzione da lui concretamente svolti.

Tale dato è confermato nel pare del C.G. del 10.12.2003 e dalle statistiche comparate depositate.

Il dott. BEVERE, oltre ad aver partecipato a numerosi incontri di studio organizzati dal C.S.M., dirige la rivista "Critica del diritto", ed ha pubblicato numerosissimi volumi e scritti dal 1984 ad oggi soprattutto nelle materie penalistiche in tema di diritto di difesa, libertà personale, valutazioni delle prove, coercizione reale, chiamata di correo, patteggiamento, non mancando di affiancare all'approfondimento dei profili teorico - sistematici la concreta attenzione verso i profili applicativi delle singole discipline.

Ha partecipato, anche come relatore, a numerosi convegni di studio, organizzati anche in ambito universitario, su temi di diritto penale o di carattere ordinamentale. Diverse sentenze e provvedimenti da lui redatti - e che riflettono, come si legge nei rapporti informativi, la qualità di "collaudato studioso del diritto"- sono stati pubblicati dal 1978 ad oggi, e favorevolmente commentati su riviste giuridiche specializzate, per l'interesse suscitato anche dalla novità e rilevanza delle questioni affrontate come quella, ad esempio, relativa alla liceità delle autotrasfusioni eseguite al di fuori delle pubbliche strutture o la recente ordinanza sul tema della sospensione delle garanzie costituzionali per motivi di ordine pubblico.

Sembra sufficiente mettere a confronto le due motivazioni per capire quale sia la profonda diversità di concezione della natura e del ruolo dei presidenti di sezione sotteso alle due opposte proposte: l’una attenta alle capacità organizzative e culturali, l’altra che considera la funzione semidirettiva una semplice tappa di un cursus honorum .

 

A favore del dott. Rinaudo hanno votato Mi, Unicost, CDL. A favore del dott. Bevere MD. Movimenti, Marvulli, Schietroma. Astenuti: Arbasino e Rognoni.

 

Nominati all’unanimità 2 Presidenti di sezione della Corte d’Appello di Roma (i dott.ri Raffaele Caliento e Guido Catenacci), per i restanti due posti sono stati nominati i dottori Enzo Costanzo ed Evangelista Popolizio (Unicost, MI, CDL, Schietroma) che hanno prevalso sui dottori Giuseppe Marziale e Mario D’Andria (MD, Movimenti, Marvulli).

In verità la prevalenza dei dottori Marziale e D’Andria risultava con chiarezza dai percorsi professionali particolarmente ricchi. Il primo Consigliere della Corte di Cassazione, componente delle Sezioni Unite Civili, autore di numerose sentenze particolarmente interessanti; il secondo da tempo Presidente di sezione del Tribunale di Roma, autore di pregevoli scritti.

La maggioranza consiliare ha ritenuto di attribuire funzioni semidirettivo al dott. Enzo Costanzo, magistrato che ha dimostrato carenze proprio sotto il profilo delle attitudini direttive nell’esercizio delle funzioni di Consigliere Pretore Lavoro svolte a Roma dal 1987 al 1998.

Questi gli elementi emersi nei confronti del dott. Costanzo riassunti nella proposta di minoranza (rel. Menditto):

Già con delibera del 27.9.93 il Consiglio doveva intervenire a seguito di osservazioni presentate da numerosi magistrati della Sezione Lavoro, ribadendo la necessità di prevedere criteri automatici e predeterminati di assegnazione degli affari, vigenti anche in materia di autoassegnazione degli affari da parte del Dirigente dell’ufficio, trattandosi di principio di diretta applicazione costituzionale (art. 25). In proposito deve ricordarsi che la Corte Cost. con ordinanza n. 90 del 1996 (dichiarando inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal dott. Costanzo il 10.7.1995 nei confronti del C.S.M.) confermava l’esistenza del potere del Consiglio di imporre criteri di assegnazione degli affari ai Dirigenti, cui non poteva riconoscersi in materia un potere diretto del Dirigente dell’ufficio.

Ulteriori elementi si possono trarre dalle due sentenze di assoluzione disciplinare del 13.1.99 e del 12.1.2000.

Dalla sentenza del 13.1.99 di assoluzione per esclusione degli addebiti risulta inequivocabilmente accertato (pagine 10 ed 11) che all’atto dell’adozione del programma informatico il dott. Costanzo, escluso dal turno di assegnazioni perché doveva godere – quale dirigente – di un numero di assegnazioni inferiori a quello degli altri magistrati, formava il suo ruolo senza seguire alcun criterio automatico e predeterminato ma “con cause rassegnate provenienti da ruoli congelati, ritenute urgenti, consistenti in 536 cause, per lo più previdenziali (476), ovvero seriali (76) ed una sola su richiesta di parte. Pur se la Sezione Disciplinare escludeva l’addebito “perché non è stata individuata alcuna fattispecie idonea a ritenere che il magistrato abbia agito con finalità diverse da quelle consentite, sia perché non è ravvisabile nel comportamento esaminato una lesione idonea a ledere l’immagine del magistrato”, è stato accertato che le autoassegnazioni avvenivano sulla base di criteri puramente discrezionali, perciò in violazione delle tabelle e della circolare vigente in materia, e in modo tale da condurre all’attribuzione di cause o previdenziali o seriali, notoriamente meno impegnative.

Altro procedimento disciplinare veniva avviato nei confronti del dott. Costanzo perché, all’Ispettore Ministeriale che conduceva indagini sollecitate dalla Prima Commissione del C.S.M. sulla eventuale assegnazione degli affari secondo criteri non oggettivi (circostanza risultata accertata con la sentenza prima citata), pronunciava il 5.12.97 la seguente frase: “Io a questi non dò assolutamente nulla! Questi sono dei delinquenti, ribadendo poi di non volere consentire le necessarie acquisizioni documentali”.

Con la sentenza del 12.11.99 la Sezione Disciplinare assolveva il dott. Costanzo “perché il fatto non costituisce illecito disciplinare” perché, pur ritenendo accertato il fatto qualificato “reazione sopra le righe…”, una reazione verbale certamente assai disdicevole nei modi, escludeva l’illecito sotto il profilo soggettivo derivando tale comportamento dallo stato di esasperazione derivante dall’ispezione in corso.

In definitiva i comportamenti evidenziati, con particolare riferimento al mancato rispetto dei criteri di “autoassegnazione” degli affari attestano una attitudine del dott. Costanzo, manifestata in epoca non lontana e nell’esercizio delle funzioni direttive già svolte, non corrispondente a quella richiesta dalle vigenti circolari.

 

Anche in questo caso la stessa maggioranza (Unicost, MI, CDL) ha dimostrato con i fatti di avere una concezione del magistrato semidirettivo diversa da noi (e come delineata dall’art. 47quater dell’ord. giud. e dalle circolari consiliari).

 


 

6. Presidenti di sezione a Palermo: votazioni sconcertanti.

 

Per 2 posti di Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo erano stati proposti Gioacchino Natoli (3 voti), Guido Lo Forte (2 voti), Fabio Marino, Gioacchino Scaduto e Tommaso Virga (ciascuno con un voto). Per ogni candidato era stata avanzata una proposta con valutazione di tutti i candidati, con la conseguenza che, dovendo essere assegnati due posti, vi era il rischio concreto di approvare due proposte in contrasto tra loro nell’attribuzione dei punteggi ai singoli candidati.

Questa la ragione per cui abbiamo chiesto il ritorno della pratica in commissione al fine di articolare proposte coerenti che consentissero ciascuna di coprire entrambi i posti a concorso. Questa, del resto, era la soluzione che il regolamento ci sembrava che imponesse e che ha giustificato l’astensione dalle votazioni di merito di Salmè che della commissione per il regolamento interno è presidente. La nostra proposta (votata anche da MI) è stata però respinta (con l’astensione dei Movimenti).

A questo punto le modalità di votazione sono state così decise: per il primo posto votazione contemporanea di tutte le proposte con approvazione di quella che al primo turno avesse raggiunto la maggioranza dei voti validi ovvero che al secondo turno avesse riportato il maggior numero di voti.Successivamente identiche modalità per il secondo posto.

Per il primo posto il risultato è apparso francamente sconcertante. Abbiamo coerentemente votato il candidato proposto in commissione (Gioacchino Scaduto) al pari dei Movimenti (Gioacchino Natoli). Sul nome di Guido Lo Forte sono confluiti, oltre ai voti di Unicost (che lo aveva votato in commissione), quelli del Polo (ivi compreso il cons. Buccico, che in commissione aveva votato per Virga) e di MI (Mammone, che pur si era battuto in commissione per Virga), oltre a Schietroma, Berlinguer, Favara e Marvulli.

Il primo posto è stato così attribuito al dott. Lo Forte che, a causa dell’assenza di funzioni omologhe, aveva riportato un punteggio molto basso pari a 18.

Per la diversa votazione per il secondo posto abbiamo dichiarato di rinunciare al sostegno del pur meritevole Gioacchino Scaduto ed abbiamo fatto convergere i voti su Gioacchino Natoli, il candidato che avremmo votato insieme a Scaduto, se ci fosse stato consentito di votare (così come sarebbe stato corretto) contemporaneamente per i due posti da coprire.

Anche l’esito di questa votazione è apparso sconcertante essendosi compattati questa volta il Polo (ad eccezione di Di Federico) ed MI sul nome del dott. Virga, votato anche da due consiglieri di Unicost (Di Nunzio e Riello), da Schietroma e Favara. Grazie ai nostri voti, però, è risultato nominato Gioacchino Natoli (MD, Movimenti, Stabile, Primicerio, Tenaglia, Meliadò, Berlinguer, Di Federico).

Molti, troppi voti ci sono parsi incomprensibili.

 

 

7. La prima applicazione dell’aspettativa ex D. Lgs. 165/2001.

 

Per la prima volta il Consiglio ha concesso (al dott. Gioacchino Polimeri, destinatario di un prestigioso incarico conferito dall’O.N.U.) l’aspettativa prevista dal D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che consente di assumere incarichi presso soggetti ed organismi pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale. Si tratta, in definitiva, di una normativa che prevede l’assunzione di incarichi, per i quali non è concedibile il fuori ruolo e che, pur essendo fino a ieri incompatibili con l’esclusività del rapporto di lavoro, è opportuno che siano svolti proprio per garantire adeguate esperienze professionali che poi potranno rifluire all’interno dell’ordine giudiziario al loro termine.

 

 

8. Nuove regole per gli incarichi sportivi.

 

Con un voto quasi unanime (contrario il cons. Di Federico, astenuto il cons. Tenaglia), il plenum del CSM ha approvato una delibera nella restrittiva direzione delineata dalle precedenti delibere consiliari in materia di incarichi sportivi.

E’ stato ulteriormente ridotto il numero massimo dei magistrati complessivamente autorizzabili (da 80 a 60) ed è stato confermato il limite massimo temporale, fissato in 5 anni negli ultimi 10 anni, ad eccezione dei limitatissimi casi di incarichi apicali (da 5 a 7 anni).

Proprio per tenere fermo il principio già affermato dal Consiglio in ordine alla necessità della rotazione, garantita dalla permanenza nell’incarico per un massimo di 5 anni, è stata disattesa la richiesta del Presidente del C.O.N.I. di una proroga triennale per i 28 magistrati in scadenza nel luglio di quest’anno ed è stata concessa una proroga inderogabile di un solo anno cui vigilerà e di cui si è fatto garante questo consiglio.

In definitiva nel luglio del 2005 potrà ritenersi terminata la fase transitoria, delineata dal Consiglio con una decisa limitazione del numero dei magistrati autorizzabili, garantendo pienamente il principio della rotazione, ferma restando l’esclusione per gli incarichi negli organi requirenti di giustizia sportiva, su cui vi era stata da parte del presidente del C.O.N.I. dott. Petrucci, una richiesta specifica di rivisitazione della materia.

 

 

9. Il segretario generale, dr. Salvato, rientra in ruolo

Nel plenum del 15 luglio è stato deliberato il ritorno in ruolo del dott. Luigi Salvato, segretario generale del Csm. La richiesta di ritorno in ruolo è stata motivata con il sopravvenire di ragioni familiari e personali che non avrebbero più consentito al dott. Salvato di mettere a disposizione del Consiglio tutto l’impegno, anche di tempo, necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il doveroso rispetto per la persona e per le ragioni personali invocate ci impedisce di valutare in modo approfondito l’esperienza appena conclusa, sulla quale ha certo in qualche modo anche pesato il modo con il quale il dott. Salvato è stato nominato, con la nostra astensione.

In proposito abbiamo riferito nel notiziario n. 29 del dicembre 2003. Per comodità dei lettori trascriviamo il testo:

Il segretario generale ha compiti fondamentali: oltre a collaborare con il Comitato di presidenza, è il vertice dell’amministrazione interna e cura i rapporti con i segretariati generali della Presidenza della repubblica, delle Camere e della Corte costituzionale. Rappresenta, in sostanza, tutti e ciascuno dei consiglieri e l’istituzione nel suo complesso. Per tale ragione il segretario generale, da decenni, è stato sempre nominato all’unanimità. La tradizione, che è conseguenza di ben evidenti esigenze istituzionali, è stata rotta in occasione della nomina del dott. Luigi Salvato a segretario generale, in sostituzione del dott. Pierfelice Pratis, nominato segretario generale della Corte costituzionale. La proposta del Comitato di presidenza è stata approvata con 17 voti a favore e 8 astensioni (i consiglieri di md e del Movimento).Le ragioni del voto, puntualmente e ampiamente espresse nella discussione in plenum, possono essere così sintetizzate :

a)              la proposta è conseguenza della scelta del Comitato di limitarsi a prendere atto che su un certo nome si era raggiunta la maggioranza (Unicost, che ha espresso la candidatura, Mi, laici della Cdl), rinunciando all’impegno per la ricerca di un consenso più ampio; questa scelta è più coerente con un ruolo del Comitato di gestore delle attività consiliari, che con quello di promotore ed esecutore delle funzioni del Csm, come previsto dalla legge istitutiva; oltre a ragioni di rispetto dei ruoli legalmente previsti, ovvie esigenze di buon funzionamento dell’istituzione portano a manifestare la contrarietà al metodo seguito;

b)              la proposta del Comitato non è imposta dalla nuova disciplina di nomina, che, come è chiaramente detto nella relazione alla modifica regolamentare, si limita a tradurre in norma la realtà preesistente, solo imponendo maggiore trasparenza; peraltro, se fosse vera la tesi secondo la quale si tratterebbe di conseguenza della nuova disciplina, certamente occorrerebbe cambiare le regole, perché in contrasto con le esigenze da tutti (almeno apparentemente) condivise;

c)               la circolare sul collocamento fuori ruolo vieta che un magistrato possa essere collocato fuori ruolo, dopo avere assunto funzioni giurisdizionali, prima che sia decorso un quinquennio di effettivo e continuo esercizio di dette funzioni; questa regola non soffre alcuna eccezione tanto che alcuni incarichi internazionali di notevole rilievo sono stati rifiutati proprio per tale ragione;

d)              nell’elenco dei candidati erano compresi magistrati di maggiore esperienza amministrativa e pari prestigio culturale e professionale, rispetto al candidato prescelto, candidati esclusi per motivi non resi manifesti.

Tutte queste ragioni non impedivano certo di dare atto delle eccellenti qualità professionali del dott. Salvato: oltre all’ampia e approfondita cultura giuridica, infatti, il dott. Salvato può vantare anche una specifica preparazione in materia di ordinamento giudiziario, per avere svolto per oltre un anno e mezzo funzioni di magistrato addetto all’Ufficio Studi e per essere stato incaricato di svolgere numerose relazioni su temi di ordinamento giudiziario in incontri di studio del Csm. Infine il dott. Salvato è autore di numerose pubblicazioni, anche in materia di ordinamento giudiziario. Proprio per evitare che, contraddittoriamente, un nostro voto diverso potesse approfondire la distanza tra i diversi orientamenti manifestatisi in Consiglio e per offrire al candidato che si avviava a ricevere il consenso della maggioranza, anche il nostro sostegno nel delicato compito che si appresta ad intraprendere, abbiamo espresso una posizione di astensione”

Una cosa sola può certamente essere sottolineata. La nuova nomina dovrà avvenire in molto sollecito perché la struttura organizzativa del Consiglio è in situazione di grave sofferenza e dovrà ritornarsi alla regola che per oltre quaranta anni è stata seguita per la nomina del segretario generale, quello della ricerca dell’unanimità o quanto meno del più ampio consenso possibile.

 


10. Di Federico versus Berlinguer: ancora un autogol

 

Nel plenum del 14 luglio è proseguita la discussione sulla relazione presentata dalla sesta commissione relativa alla assemblea generale della Rete europea dei Consigli di giustizia tenutasi a Roma, presso il Csm, nei giorni 20 e 21 maggio. Come abbiamo già riferito in quella sede è stato sottoscritto l’atto costitutivo della Rete, il prof. Luigi Berlinguer è stato eletto all’unanimità presidente e sono stati costituiti cinque gruppi di lavoro, uno dei quali (il secondo gruppo avente ad oggetto competenze e funzionamento dei Consigli di giustizia) è coordinato da rappresentanti del Csm italiano (Salmè e De Nunzio).

Il prof. Di Federico, come aveva preannunciato nel plenum della settimana precedente, ha svolto un durissimo intervento di contestazione della legittimità e dell’opportunità della designazione del prof. Berlinguer a presidente della Rete. In particolare ha sostenuto che nessuna delibera di plenum aveva autorizzato la delegazione italiana a candidare il Csm come organizzatore dell’assemblea generale della Rete a Roma; che tale autorizzazione era invece necessaria anche per il rilevante impegno finanziario; che la designazione del prof. Berlinguer era stata fatta dalla sesta commissione e non dal plenum e che, comunque, tale designazione era inopportuna perché la rappresentanza della Rete europea avrebbe dovuto essere attribuita a un magistrato e non a un laico con una forte caratterizzazione partitica, perché in tal modo non sarebbe stato sottolineato il necessario distacco tra magistratura e politica. Inoltre, il prof. Berlinguer non avrebbe avuto alcuna riconosciuta competenza come studioso dell’amministrazione della giustizia e dei sistemi giudiziari.

Nel dibattito sono intervenuti diversi componenti che hanno puntualmente contestato la fondatezza delle critiche svolte dal prof. Di Federico, ivi compresi i laici della Cdl che, con qualche diplomatica attenuazione dei toni, hanno preso le distanze dall’intervento sopra riassunto.

Per quanto ci riguarda (Salmè) abbiamo messo in evidenza che le affermazioni del prof. Di Federico in punto di legittimità della designazione del prof. Berlinguer sono tutte contrarie al vero. Infatti:

-         quanto alla candidatura del Csm come organizzatore dell’assemblea costitutiva della Rete, nel plenum del 22 ottobre 2003 era stato dato ampio mandato alla delegazione del Csm all’assemblea dell’Aja del 13/15 novembre 2003 (delegazione della quale faceva parte anche il prof. Di Federico) ad assumere, nel rispetto degli obbiettivi dell’assemblea, tutte le iniziative utili a riaffermare il ruolo del Csm tra i fondatori della Rete e nel plenum del 19 novembre 2003 è stata espressamente ratificata la posizione assunta dalla delegazione ed è stato autorizzato lo svolgimento a Roma dell’assemblea generale; analoga ratifica è intervenuta rispetto alle posizioni assunte nell’ambito delle riunioni del comitato esecutivo provvisorio di Bruxelles (30 gennaio 2004) e Madrid (12 marzo 2004) con delibere del 19 febbraio e del 21 aprile 2004, l’ultima delle quali contiene anche l’approvazione del preventivo di spesa per l’organizzazione dell’assemblea di Roma;

-         quanto all’approvazione dell’impegno finanziario, oltre alla delibera del 21 aprile il plenum ha espressamente autorizzato la spesa con delibera del 5 maggio 2004;

-         quanto alla designazione del prof. Berlinguer, il plenum ha espressamente autorizzato, con delibera del 5 maggio 2004, ad avanzare la candidatura di un rappresentante del Csm a presidente della Rete, e a indicare i nominativi dei rappresentanti italiani nei gruppi di lavoro della Rete, dando mandato alla delegazione a indicare i nominativi dei rappresentanti stessi; la delegazione è stata nominata direttamente dal plenum in persona dei componenti della sesta commissione (Berlinguer, Spangher, Salmè, De Nunzio, Fici e Lo Voi) oltre al prof. Di Federico; nella seduta del 17 maggio 2004, alla quale ha partecipato anche il prof. Di Federico, su proposta di De Nunzio il prof. Berlinguer è stato designato a candidato alla presidenza della Rete; in quella seduta il prof. Di Federico. Il verbale della seduta così recita: “Ha la parola il prof. Di Federico, il quale preliminarmente approva la candidatura del prof. Berlinguer. Proseguendo, quindi, nel suo intervento pone in termini problematici la questione se la “presidenza” debba intendersi attribuita all’istituzione Csm o al presidente della sesta commissione e, nel caso in cui si intenda il Csm, se vi può essere un avvicendamento nella persona che riveste la carica di presidente dell’ENCJ.”

Quanto, infine, all’opportunità della designazione, è rimasta assolutamente isolata la particolare posizione del prof. Di Federico relativa alla valutazione negativa dell’impegno politico del prof. Berlinguer. Da parte nostra, ma anche da parte dei laici della Cdl, si è fatto notare che l’elezione del prof. Berlinguer è avvenuta all’unanimità da parte di tutti i membri della Rete, di cui fanno parte Consigli di giustizia e rappresentanti dei più diversi orientamenti politici, i quali hanno unanimemente riconosciuto di sentirsi perfettamente rappresentati da Berlinguer, del quale tutti ben conoscevano il prestigioso passato di impegno politico e istituzionale. E’ stato anche sottolineato che è caratteristica dei componenti laici, quella di avere significative esperienze di impegno politico, a volte trasparente (e questo è certo più apprezzabile) e in prima persona, altre volte in modo oscuro e collaterale con questa o quella forza politica. Tale essenziale caratteristica, così come le diversità culturali e “politiche” dei togati, costituiscono la sostanza del pluralismo che costituisce l’essenza stessa del Csm.

Abbiamo anche ricordato l’impegno del prof. Berlinguer come studioso delle istituzioni attestata dalla lunga (per oltre undici anni) direzione della rivista Democrazia e diritto, prestigiosa sede di elaborazione culturale alla quale hanno collaborato i più prestigiosi giuristi italiani, nella quale si possono leggere molti interventi proprio sul tema della giurisdizione e dei rapporti tra il giudiziario e gli altri poteri dello Stato.

L’esito del dibattito, insomma, è stato quello di un convinto e pieno riconoscimento della correttezza della procedura, che in questo come in tutti i casi consimili, si articola in una fase di mandato, necessariamente ampio, e una successiva di ratifica. Inoltre tutti hanno dato atto delle qualità di Berlinguer e del contributo che la sua elezione ha dato al prestigio del Csm italiano.

11. La formazione della magistratura onoraria.

 

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha intrapreso in modo sempre più deciso la strada dell’impegno per un’attività di formazione della magistratura onoraria, dove peraltro si avvertono peculiari esigenze di adeguamento della professionalità di un corpo magistratuale numericamente superiore rispetto a quello togato, anche con riferimento alle attribuzioni progressivamente incrementatesi nel tempo

Il numero estremamente rilevante dei magistrati onorari, la diversità delle funzioni dagli stessi espletate (giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari, giudici onorari aggregati, componenti privati dei tribunali per i minorenni, esperti dei tribunali di sorveglianza) e le conseguenti distinte fonti normative regolamentari, hanno da sempre determinato difficoltà nella predisposizione di un organico progetto di formazione professionale della magistratura onoraria, ulteriormente condizionato dalla temporaneità “ontologica” dell'incarico.

Dopo una fase di affidamento delle attività formative destinate alla magistratura onoraria ai Consigli Giudiziari (gravati così da ulteriori incombenze), con il supporto episodico della rete dei formatori distrettuali, con la circolare dell'8 aprile 2004 n.7507 il Consiglio Superiore della Magistratura ha inteso, mediante l'istituzione delle Commissioni per la formazione della magistratura onoraria, realizzare su base distrettuale un organico modello di intervento formativo, cui necessita un opportuno raccordo centrale, anche in funzione di coordinamento, così mutuando la positiva esperienza della formazione decentrata, destinata alla magistratura professionale.

Terminata la fase di selezione dei componenti delle Commissioni per la formazione, il C.S.M. ha deliberato di dedicare un'apposita iniziativa a livello centrale, nella quale coinvolgere i rappresentanti di tutti i distretti per affrontare analiticamente i compiti istituzionali di questa nuova struttura, le modalità organizzative, i necessari raccordi con i Consigli Giudiziari, i referenti per la formazione decentrata della magistratura professionale ed il C.S.M., l'organizzazione del tirocinio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

Analoga attenzione sarà dedicata alle gestione dei fondi destinati all'attività di formazione, per cui è già intervenuta una delibera del C.S.M. (del 21 aprile 2004) che ha ripartito, in misura proporzionale al numero di giudici onorari attualmente in servizio presso ciascun distretto, un importo complessivo per l'anno 2004 di €. 310.000,00, e su cui è in via di approvazione un'apposita circolare diretta a disciplinare le modalità di spesa e rendicontazione.

L' incontro, che si terrà il 25 e 26 ottobre p.v., si propone, pertanto, di offrire alle nascenti strutture distrettuali per la formazione della magistratura onoraria un supporto di carattere motivazionale ed organizzativo, diretto ad agevolarne le iniziative a livello locale; vi parteciperanno quattro rappresentanti per ciascuna delle 26 Commissioni distrettuali per la formazione della magistratura onoraria, per un totale di 104 partecipanti, in un equilibrato rapporto proporzionale in modo da assicurare, oltre alla presenza dei magistrati togati, un eguale numero di partecipanti delle residue categorie chiamate a far parte dell'organo di formazione: avvocati, giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari.

Ai partecipanti verrà distribuito una CD contenente una raccolta del materiale di studio elaborato in sede di formazione centrale e decentrata sulle tematiche specifiche della magistratura onoraria.

 

 

12. L’evoluzione della Rete Europea di Formazione Giudiziaria (REFG).

 

L’attività della Rete Europea di Formazione Giudiziaria è stata tra la fine del 2003 ed il primo semestre 2004 particolarmente intensa, segnalando specificamente l’Assemblea Generale del 12 e 13 dicembre 2003 tenutasi presso il CSM con ampia partecipazione dei rappresentanti di tutti i membri della Rete e di alcune delle strutture di formazione dei Paesi candidati (Ungheria, Lettonia, Estonia), etc.

Nel corso dell’assemblea sono state tracciate tra l’altro le linee d’azione della Rete per il 2004 (programmazione in cofinanziamento, azioni aperte, Forum europeo della formazione giudiziaria, su cui infra); la prossima assemblea è stata fissata per il dicembre 2004 all’Aja, in concomitanza con la Presidenza olandese dell’Unione.

Oltre allo studio e alla realizzazione di numerosi progetti finanziati dalla Commissione Europea, si è fatto luogo ad un’ampia apertura dei corsi nazionali, che presentano profili di interesse comunitario o che trattano temi comuni, alla partecipazione dei giudici e dei pubblici ministeri facenti parte dell’ordinamento giudiziario dei diversi Paesi dell’UE, in numero determinato dal Paese ospitante e dando la preferenza per l’ammissione a magistrati con competenza linguistica e giudiziaria specifica e che svolgano attività nel campo della formazione, al fine di favorire al massimo la disseminazione dell’esperienza nel proprio ordinamento. L’organizzazione dell’operazione “corsi aperti” è stata realizzata nell’ambito del gruppo Programmi della Rete, presieduto con efficienza dall’Ecole Nazionale de la Magistrature.

E’ stato conseguito, nell’ambito del programma AGIS, il finanziamento per un progetto che costituisce il frutto di un’elaborazione comune all’interno del gruppo programmi e che sarà realizzato dall’Escuela spagnola il 5, 6 e 7 ottobre a Barcellona, il Forum europeo della formazione giudiziaria. con più sessioni su temi di rilievo comune (obbiettivi della formazione dei giudici e procuratori; contenuti dei programmi della formazione giudiziaria; definizione delle esigenze formative; metodologie; valutazione dei risultati dell’azione formativa; organizzazione della formazione); al CSM spetterà il compito di coordinare la sessione sull’organizzazione e realizzare il lavoro preparatorio e tenere relazioni su “riflessioni sul ruolo del giudice e del PM: etica, dimensione europea della funzione giudiziale”, “formazione in materia di cooperazione internazionale”, “formazione linguistica e formazione alla cooperazione” e “metodo dei casi e laboratori di autoformazione”.

Nell’immediato futuro, oltre alle ormai consolidate azioni cofinanziate nell’ambito dei programmi AGIS e Cooperazione giudiziaria civile (per le quali l’obbiettivo contenutistico prioritario per il 2005 sarà il riconoscimento delle decisioni in tutti i campi della giurisdizione), l’impegno maggiore sarà costituito dal progetto pilota di scambio dei magistrati per il 2005. Si tratta di un progetto voluto dal Parlamento europeo (e che è stato bandito dalla Commissione con scadenza 31 luglio 2004) con lo scopo di intensificare lo sforzo di formazione dei magistrati e contribuire al miglioramento generale della qualità della giustizia…”, così da rendere più efficace l’utilizzazione degli strumenti giuridici in vigore e facilitare la messa in opera concreta di nuovi strumenti di cooperazione.

E’ su tali basi che il Parlamento europeo, ritenendo indispensabile uno sforzo particolare in favore della formazione dei magistrati e per facilitare le relazioni tra i responsabili nazionali della formazione, ha adottato, a carico del bilancio 2004 dell’Unione, un progetto pilota della durata di due anni sulla base dell’art. 49 (2) del Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio comunitario (JO L 248 del 16/9/2002, p.1) intitolato “programma di scambio per i magistrati”. Come si legge nel bando, il progetto “prende atto dell’entrata in vigore della decisione quadro sul mandato d’arresto e della <<accelerazione senza precedenti>> del <<ritmo di presa di decisioni al livello europeo>> e considera che <<gli attori della giustizia che operano nell’UE devono acquisire delle conoscenze sufficienti concernenti non solo i sistemi giudiziari degli Stati membri, ma anche e soprattutto la legislazione comunitaria applicabile>>.

Il progetto ha dunque due obbiettivi principali: migliorare la formazione dei magistrati e rafforzare la cooperazione tra gli attori della formazione giudiziaria per garantire una migliore comprensione reciproca e lo scambio delle migliori pratiche; esso comprende tre sezioni o sottoprogetti: a) programma di scambio di magistrati; b) programma di sviluppo e diffusione in linea di materiali di studio; c) programma di incontri tra istituzioni di formazione.

Il CSM, assieme alla Rete e ad altri membri della stessa, sarà (in caso di concessione del finanziamento) partner del progetto capitanato dalla Ecole Nationale de la Magistrature avente ad oggetto lo studio di fattibilità di uno scambio di magistrati tra tutti i Paesi dell’UE (il c.d. Erasmus dei magistrati) e un esperimento di detto scambio su un campione di circa 200 magistrati.

Il CSM sarà inoltre (in caso di concessione del finanziamento) capofila del programma della sezione n.3, che, in modo specifico, persegue un duplice obbiettivo:

1) validare e monitorare i progetti delle sezioni a) e b) ad opera di soggetti (le scuole e strutture di formazione dei magistrati dell'intera U.E.) portatori di conoscenze particolarmente approfondite dei vari ordinamenti, dei corpi della magistratura, del loro concreto funzionamento e delle relative esigenze formative;

2) rafforzare la cooperazione tra le strutture e le istituzioni che si occupano in modo istituzionale della formazione dei magistrati (giudici e procuratori ove questi facciano parte dell'ordine giudiziario) a livello europeo, operando in due direzioni: 1A) organizzando riunioni tra i responsabili della formazione per realizzare lo scambio delle migliori esperienze su programmi, metodi e contenuti della formazione (in particolare formazione alla cooperazione, formazione in materia di diritto comunitario, diritto internazionale e diritto dei trattati, formazione linguistica), identificazione e diffusione delle migliori pratiche, elaborazione di un sistema condiviso di valutazione dei risultati della formazione, in specie della formazione comune; 2B) elaborando un progetto di fattibilità per realizzare la partecipazione reciproca alle azioni nazionali di formazione.

La Commissione Europea ha accolto, nell’ambito del progetto AGIS per il 2003, la richiesta di finanziamento per il funzionamento della Rete, il che ha reso possibile il finanziamento di alcune riunioni dei gruppi di lavoro e la realizzazione del sito web della Rete. Non è stato ottenuto, invece, il finanziamento strutturale per il 2004 per ragioni inerenti alla struttura finanziaria e organizzativa della Rete ed è in corso un confronto all’interno della Rete e con la Commissione AGIS per superare i relativi problemi, attraverso un finanziamento una tantum della Rete da parte dei membri al fine di consentire l’istituzione di un segretariato autonomo e indipendente.

 

 

 

 Dalle commissioni:

 

 

1. Proposte di nomine per incarichi direttivi e semidirettivi.

 

La Quinta commissione ha proposto all’unanimità per il conferimento dei seguenti incarichi direttivi e semidirettivi:

 

- Procuratore della Repubblica di Nuoro il dott. Antonio Amoroso, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari;

- Procuratore della Repubblica di Camerino il dott. Fernando Adamo, Sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Ancona;

- Procuratore aggiunto presso la Corte di Cassazione il dott. Mario Delli Priscoli, Presidente di sezione della Corte di Cassazione;

- Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Genova il dott. Francesco Cozzi, Sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Genova;

- Presidente di sezione del Tribunale di Genova il dott. Gabrio Barone, Consigliere della Corte d’Appello di Genova;

- Presidente di sezione del Tribunale di Savona il dott. Claudio Zerilli, giudice presso il Tribunale di Savona;

- Presidenti di sezione (due posti) del Tribunale di Benevento i dott.ri Gabriele Cioffi e Rosamaria Venuta, Consiglieri della Corte d’Appello di Napoli;

- Presidenti di sezione (due posti) del Tribunale di Pescara i dott.ri Angelo Angelini e Carmelo De Santis, giudici del Tribunale di Pescara;

- Presidenti di sezione (quattro posti) del Tribunale di Milano i dott.ri Alda Maria Vanoni e Gerardo Perillo;

- Presidenti di sezione della Corte d’Appello di Firenze (due posti) i dott.ri Michele Ravone e Mario De Pasquale, Consiglieri della Corte d’Appello di Firenze;

- Presidente di sezione della Corte d’Appello di Brescia il dott. Piergiorgio Dessì, Presidente di sezione del Tribunale di Brescia;

- Presidente di sezione della Corte d’Appello di Sassari il dott. Giovanni Antonio Tabasso, Consigliere della Corte d’Appello di Sassari;

 

Per il posto di Procuratore della Repubblica di Pordenone è stato proposto, con la sola astensione del consigliere Schietroma, il dott. Luigi Delpino, Sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Venezia.

Per il posto di Procuratore della Repubblica di Nicosia sono stati proposti i seguenti magistrati dai consiglieri a fianco indicati:

- dott. Carmelo Zuccaro (Aghina, Primicerio, Menditto);

- dott. Pasqualino Bruno (Schietroma, Buccico).

Per i due rimanenti posti di Presidente di sezione del Tribunale di Milano sono stati proposti i seguenti magistrati dai consiglieri a fianco indicati:

- dott. Antonio Ianniello – giudice lavoro Milano (Menditto, Aghina);

- dott.ssa Luisa Mancinelli - Consigliere della Corte d’Appello di Milano (Buccico, Primicerio, Menditto);

- dott.ssa Gianna Vallescura – Consigliere della Corte d’Appello di Milano (Buccico, Primicerio);

- dott. Luigi Chiazzo – Consigliere della Corte d’Appello di Milano (Aghina).

Per il posto di Avvocato generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro sono stati proposti i seguenti magistrati dai consiglieri a fianco indicati:

- dott.Aldo Favi Dolcino – Sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta (Aghina, Buccico, Schietroma);

- dott.Carlo Macrì - Sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro (Menditto);

- dott.Giuseppe Febbraro – Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione (Primicerio).

Per il posto di Presidente di sezione del Tribunale di Massa Carrara sono stati proposti i seguenti magistrati dai consiglieri a fianco indicati:

- dott.ssa Maria Cristina Failla – Consigliere della Corte d’Appello di Genova (Aghina, Menditto, Primicerio);

- dott.Maurizio Mauceri – giudice del Tribunale di Massa Carrara (Buccico, Schietroma).

Per il posto di Presidente di sezione del Tribunale di Chieti sono stati proposti i seguenti magistrati dai consiglieri a fianco indicati:

- dott. Enzo Turco – giudice del Tribunale di Pescara (Aghina, Menditto);

- dott. Geremia Spiniello – giudice del Tribunale di Chieti (Buccico, Schietroma, Primicerio e Stabile);

Per il posto di Presidente di sezione della Corte d’Appello di Cagliari sono stati proposti i seguenti magistrati dai consiglieri a fianco indicati:

- dott. Marino Biddau – Consigliere della Corte d’Appello di Cagliari (Aghina, Menditto, Primicerio, Stabile e Schietroma);

- dott. Paolo Zagardo – Consigliere della Corte d’Appello di Cagliari (Buccico).

 

Per il posto di Presidente di sezione Corte d’appello Torino sono stati nuovamente proposti i dott.ri Giangiulio Ambrosino, Consigliere della Corte di Cassazione (Menditto e Aghina) e Antonio Baglivo, Presidente del Tribunale di Casale Monferrato (Stabile, Primicerio, Buccico e Schietroma). Si ricorderà (v. notiziario n.37 sub 5) il dibattito in plenum sulla “sottovalutazione” del dott. Ambrosino, già Presidente di sezione a Torino, penalizzato nel punteggio per attitudini solo perché da alcuni anni Consigliere della Corte di Cassazione. Il rinvio della pratica in commissione non ha modificato gli orientamenti per cui in plenum ascolteremo nuovamente le “giustificazioni apparenti” della penalizzazione del dott. Ambrosino. Sta di fatto che in tante altre occasioni gli stessi consiglieri che oggi hanno sottovalutato il dott. Ambrosino hanno attribuito il massimo del punteggio ad altri aspiranti che pure svolgevano funzioni di Consigliere di Cassazione e che, peraltro, mai avevano ricoperto funzioni semidirettive.

Forse per la carenza di argomenti proposti in plenum contro il dott. Ambrosino alcuni consiglieri in commissione hanno riferito di avere accertato una incompatibilità non dichiarata dallo stesso dott. Ambrosino. Peccato che il dott. Ambrosino avesse tempestivamente comunicato a mezzo fax tutte le notizie “rivelate” dai consiglieri, per cui anche questo argomento è venuto meno sussistendo la potenziale incompatibilità solo per un settore, con la conseguenza che pacificamente non è ostativa alla nomina. Ha, però, sconcertato tanta attenzione per le incompatibilità da parte degli stessi consiglieri che pochi giorni or sono hanno ritenuto ininfluente l’incompatibilità del candidato da loro sostenuto quale Procuratore aggiunto di Bologna con il coniuge GIP presso lo steso Tribunale, incompatibilità pacificamente sussistente sulla base della circolare vigente (vedi più sopra il n.3).